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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEI BASTIONI”

 

 

                         

Art. 1 - Denominazione e sede

1             E' costituita in Palmanova, Via Renier 2 (ex Caserma Piave), ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile una associazione di volontariato denominata “AMICI DEI BASTIONI”.

2 - Gli eventuali spostamenti della sede sono approvati dal Consiglio Direttivo senza l’obbligo di modifica del presente Statuto.

 

Art. 2 – Scopo

1.    L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.    Essa ha per finalità:

-       la promozione di tutte le iniziative volte alla conoscenza, tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei Bastioni di Palmanova ed il patrimonio ad essi collegato nel loro contesto urbanistico ed ambientale;

-       la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale denominato Bastioni del Comune di Palmanova;

-       l’ideazione e proposta di programmi di attività ludica, culturale, sportiva da svolgersi nel sito denominato Bastioni di Palmanova nell’ottica dell’uso compatibile della specificità del bene;

-       l’ideazione e la proposta di progetti migliorativi della fruibilità del sito;

-       l’Associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soci e sostenitori al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronto interpersonali, fatta salva l’acquisizione delle dovute autorizzazioni dove richieste;;

-       L’associazione collabora, per il raggiungimento dei propri scopi, anche con altre associazioni di volontariato...

-                L’associazione curerà l’informazione e l’aggiornamento dei propri volontari in materia di sicurezza. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni, enti o istituti.

 

3.    L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

 

Art. 3 – Durata

1.    La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Art. 4 - Domanda di ammissione

1.    Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2.    Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni che ne facciano richiesta.

3.    Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4.    La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione  è ammesso appello all’assemblea generale.

5.    In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6.    La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Art. 5 - Diritti dei soci

1.    Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2.    La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3.    La qualifica di socio dà diritto alla copertura assicurativa stipulata dall’Associazione esclusivamente per le attività previste dallo statuto.

 

Art. 6 - Decadenza dei soci

1.    I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :

·      dimissione volontaria

·      radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2.    Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3.    L'associato radiato non può essere più ammesso.

 

Art. 7 – Organi

1.    Gli organi sociali sono:

-· l'assemblea generale dei soci,

-· il presidente,

-· il consiglio direttivo.

 

Art. 8 - Assemblea generale

1.    L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2.    La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Presidente del Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto.

3.    L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1.    Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2.    Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1.    La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, ordinaria, fax, sms ovvero telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.    L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo

3.    Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4.    Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5.    L’assemblea nomina un segretario.

6.    Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7.    Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 11 - Validità assembleare

1.    L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.    L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.    Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

 

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1.    L’assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione di quella ordinaria e comunicata ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

2.    L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1.    Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea, da un minimo di sette fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2.    Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3.    Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.    In caso di parità il voto del Presidente è determinante

5.    Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione

6    E’ prevista la decadenza dalla carica di consigliere se lo stesso non presenzierà a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

La proposta di decadenza è fatta dal presidente o da chi legalmente lo sostituisce, ed è approvata dal c.d.

La surroga dei consiglieri eventualmente decaduti sarà fatta in base alla lista dei non eletti e su loro specifica disponibilità. La surroga sarà comunicata all’assemblea dei soci nella prima riunione utile successiva.

 

 

Art. 14 – Dimissioni

1.    Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2.    Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 15 - Convocazione Direttivo

1.    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri, senza formalità.

 

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1.    Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) sottopone il bilancio preventivo e quello consuntivo all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

g) formulare il programma delle attività da realizzare da presentare all’Assemblea.

 

Art. 17 - Il Presidente

1.    Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

 

Art. 18 - Il Vicepresidente

1.    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 19 - Il Segretario – il Tesoriere

1.    Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni.

         2.            Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. - 20 Il rendiconto

1.    Il tesoriere sottopone al Consiglio direttivo il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da portare in approvazione in assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione.

2.    Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.    Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

 

Art. 21 - Anno sociale

1.    L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

            2.         Per il primo esercizio la durata sarà dal 19 marzo 2012 al 31 dicembre 2012.

 

Art. 22 – Patrimonio

1.    I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi di enti territoriali e non, associazioni, privati, società, lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione e dal tesseramento.

 

Art. 23 – Sezioni

1.    L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 24 – Scioglimento

1.    Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2.    La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni non lucrative di utilità sociale  o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 9 comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 Art. 25 – Collegio dei revisori

1.         Il collegio dei revisori è composto da un membro eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni, rinnovabili.

 

Art. 26 - Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato e modificato con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci di data 05/12/2012.

Amici dei Bastioni Palmanova

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